Gli animali possono entrare all'interno dei locali aperti al pubblico? Se sì, in quali circostanze? Se no, come ci si può comportare? Che cosa dice la legge in merito.
Una situazione in cui gli amanti degli animali, i possessori di cani in particolare, si saranno trovati ad affrontare almeno una volta nella vita. Andare in qualche locale, ristoranti o bar di sorta, accompagnati dal proprio amico a quattro zampe, e sentirsi espressamente vietare l'ingresso del nostro fido amico nonostante fosse legato al guinzaglio e provvisto di museruola. "I cani qui non possono entrare", la frase di circostanza, magari indicando anche il cartello con il divieto apposto ben in vista. "Ma il mio cane è pulito, tranquillo, non disturberà", l'obiezione del padrone tipo. Ma senza sortire l'effetto desiderato.
Ebbene, generalmente parlando, in questo caso non viene esercitato nessun illecito amministrativo: non possiamo obiettare nulla, e andiamo a spiegare il perché partendo però da una premessa. La distinzione tra locale pubblico e locale aperto al pubblico. Bar e ristoranti entrano nella seconda categoria, non essendo dei locali pubblici (come, per esempio, le piazze o i parchi cittadini) bensì privati ma comunque aperti alle persone.
Detto ciò, di base i cani possono accedere nei luoghi pubblici se legati al guinzaglio e se indossano la museruola, ma nel corso degli anni sono nate differenti disposizioni comunali che regolano internamente e localmente tale questione. Il che ha portato a una grande frammentazione legislativa in merito. In parole povere, non c'è una regola universale, per così dire, alla quale fare affidamento per sapere se in un bar o ristorante possano o meno entrare i nostri amici a quattro zampe. Non esiste nessun divieto assoluto: tutto, infatti, dipende da Comune a Comune. C'è infatti un documento, chiamato ‘Regolamento comunale per la tutela ed il benessere degli animali' in cui il sindaco può vietare o meno l'ingresso di cani (o altri animali domestici) tanto nei luoghi pubblici quanto in quelli aperti al pubblico. Ogni Comune, insomma, può decidere a sé. E per i ristoranti o i bar come funziona tutto ciò?
Di fatto viene delegata ai titolari dei luoghi aperti al pubblico la decisione di far entrare o meno i cani nel proprio esercizio, a patto che vengano messi a punto strumenti volti a evitare la possibile contaminazione dei cibi somministrati (per esempio, un vetro per proteggere un'eventuale cucina a vista). Come si legge anche sul sito laleggepertutti.it quindi sta all'imprenditore decidere se far entrare o meno animali domestici all'interno del suo esercizio. E l'eventuale divieto può essere attuato attraverso una comunicazione scritta all’Ufficio tutela animali. È quindi il proprietario il responsabile dell'ingresso del cane, per esempio, dentro il locale di cui è titolare, nella legittimità di scelta delle regole di accesso a una proprietà privata aperta al pubblico. In poche parole: gli esercenti non possono attuare questo loro diritto in piena autonomia, ma solo dopo aver fatto richiesta scritta al Municipio di riferimento. È il Comune, insomma, a dover avallare la scelta del gestore di interdire l'accesso ai nostri amichetti a 4 zampe.
La risposta negativa insomma deve essere supportata da un divieto ben visibile tramite appositi avvisi e cartelli in vetrina. E in tal caso il proprietario dell'animale non può obiettare in alcun modo. L'unica alternativa? Andare in un locale maggiormente pet friendly. In questo caso è obbligatorio che il cane, di qualsiasi dimensione taglia, vada tenuto al guinzaglio e provvisto di museruola. Ovviamente nessun divieto può essere esercitato nel caso in cui si tratti di cani guida per i non vedenti.