La circolare dell'Agenzia delle Entrate spiega nel dettaglio come accedere al bonus affitto, come richiederlo e chi può farlo. Attenzione però: non è cumulabile con il decreto "Cura Italia". L'agevolazione sarà detratta dalle tasse del prossimo anno a condizione di una perdita di fatturato del 50% nei tre mesi di lockdown.
L’Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare indirizzata a tutti i ristoratori: il credito d’imposta sarà usato per risarcire tra il 30 e il 60% dell’affitto a tutte le imprese che hanno visto il fatturato dimezzarsi durante il lockdown. Il cosiddetto "bonus affitti" che tutti aspettano, pensato in particolar modo per ristoranti, bar, pizzerie e alberghi, sarà valido anche per i canoni in leasing o concessione. Per accedere al bonus, le imprese dovranno compensare con il modello F24 le imposte da pagare.
In pratica il bonus sarà una compensazione nella dichiarazione dei redditi relativa ai tre mesi di lockdown: la cessione può essere a favore del locatore, del concedente, degli istituti di credito o degli intermediari; purché seguano le direttive dell’Agenzia delle Entrate.
Il bonus affitti, stando a questa circolare, è un’agevolazione fiscale riconosciuta sotto forma di credito d’imposta rivolta a tutte le imprese con compensi inferiori ai 5 milioni di euro fatti registrare nel 2019. Questa clausola esclude però l’attività alberghiera o agrituristica: in questo caso il bonus sui canoni di locazione può essere richiesto a prescindere dai ricavi registrati. L’agevolazione potrà essere richiesta anche dai soggetti in regime forfettario e dalle imprese agricole.
Le quote previste sono due:
L’importo dovrà essere relativo ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Una condizione obbligatoria è che l’importo sia stato effettivamente versato in questi mesi. Nel caso in cui il fitto fosse stato sospeso, altrettanto sospeso sarebbe il bonus fino al momento in cui la somma non verrà corrisposta al titolare. All’interno della dichiarazione è possibile inserire anche le eventuali spese di condominio.
Come è stato già precisato, al bonus potranno accedere solo gli imprenditori che hanno visto un calo di fatturato di almeno il 50% in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio; un calo che dovrà essere verificato mese per mese e non complessivo.
Tale credito d’imposta spetta a chi ha subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente, un calo che dovrà esser verificato mese per mese, comportando quindi la possibilità di ottenere il bonus solo per uno dei tre mesi in oggetto. La circolare inoltre sottolinea come il credito possa essere ottenuto a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile, dopo necessaria verifica che ne attesti l’effettivo utilizzo nelle attività di cui prima.
Come si legge dalla circolare c'è un comma molto importante: al fine di "il comma 8 prevede espressamente il divieto di cumulo con il credito d’imposta previsto dall’articolo 65 del decreto legge 17 marzo 2020 (cosiddetto decreto Cura Italia), n. 18 in relazione ai canoni di locazione pagati relativi al mese di marzo (cd. Credito d’imposta per botteghe e negozi)".